L’entrata in vigore del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ha sancito il ricorso alla mediazione per la risoluzione alternativa delle controversie.
Per mediazione si intende l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha istituito il Registro degli Organismi di Mediazione e l‘Elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori.
Ius&Mind adr è iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 958 e quindi abilitato a svolgere l’attività di mediazione ed al n. 364 del Registro degli Enti di Formazione.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e dal 30 giugno 2023 con la Riforma Cartabia, in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d’opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, società di persone e contratti di subfornitura, è tenuto, assistito dall’Avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il percorso di mediazione ha una durata non superiore ad un periodo di 3 mesi.
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
Il mediatore è un professionista adeguatamente formato che non esprime giudizi e non parteggia per nessuna delle parti; inoltre, ha l’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni rese nel corso delle sessioni di mediazione.
Deve, inoltre, possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale, oppure essere iscritto a un Ordine o un Collegio professionale.
E’ obbligatorio per ogni mediatore frequentare un percorso formativo di almeno 50 ore sviluppato in sessioni teoriche e pratiche, al termine del quale è prevista una prova di valutazione finale di almeno 4 ore composta sia di una parte teorica che di una pratica.
Ogni mediatore iscritto ad un organismo, inoltre, è tenuto ad un aggiornamento biennale, teorico e pratico, di almeno 18 ore all’interno del quale sono comprese sessioni simulate o di mediazione, nonché la partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti al Registro degli Organismi di Mediazione.
Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati.